Dichiarazioni PED - Direttiva apparecchi a pressione

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Dichiarazioni PED - Direttiva apparecchi a pressione

La Direttiva Apparecchi a Pressione, comunemente detta PED dalla denominazione inglese Pressure Equipment Directive, è una direttiva di prodotto (97/23/CE) emanata dalla Comunità Europea, e recepita in Italia con il Decreto Legislativo n° 93/2000. Fino al 30 maggio 2002 è stato possibile continuare ad applicare la normativa italiana preesistente mentre, da tale data, la PED è divenuta cogente e ha sostituito le precedenti disposizioni. La PED disciplina la progettazione, la costruzione, l'equipaggiamento e l'installazione in sicurezza di apparecchi in pressione, in modo analogo alle norme statunitensi ASME Boiler and Pressure Vessels Code, Divisione VIII Sezioni 1 e 2. Rientrano nel campo di applicabilità della direttiva ad esempio le tubazioni, le valvole idrauliche, e recipienti soggetti ad una pressione assoluta maggiore di 0,5 bar, escluse le macchine.

Le apparecchiature in pressione, con pressione uguale o inferiore a 0,5 bar sono quindi comunque escluse dalla applicazione della normativa. Se invece con pressione superiore occorre valutare se queste rientrano nel campo di applicazione della norma, ovvero se non vi rientrano. Nel caso rientrino nel campo di applicazione, le attrezzature in pressione devono soddisfare i requisiti essenziali enunciati nell’Allegato I della Direttiva e devono poi riportare la marcatura CE, seguita dal numero di notifica dell’Organismo Notificato. La PED riguarda solo l’immissione sul mercato comunitario delle attrezzature in pressione, ma non dà indicazioni in merito ai requisiti relativi all'esercizio e manutenzione delle stesse, tali requisiti sono definiti dai regolamenti nazionali.

Tutte le installazioni degli impianti a pressione assoggettati alla direttiva PED devono essere comunicate all'INAIL (Legge 30/07/2010, n. 122)

Questo diagramma orientativo è riferito ai rapporti PS (pressione di sicurezza in bar) e DN (diametro nominale in mm) per tubazioni che contengono fluidi in pressione del Gruppo II, Gas non pericolosi.

Vedere anche Articolo 3, punto1.3, lettera a, e Articolo 9, punto 2.2.

PED - MODULO “A” V. allegato III Controllo di fabbricazione interno.

1. In data 29/05/2002 la Direttiva Parlamento Europeo 97/23/CE (PED) relativa ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) delle apparecchiature a pressione è diventata legge dello Stato (vedi Gazzetta Ufficiale n° 91 del 18/04/2000).

2. I tubi, i giunti ed i raccordi della TESEO srl sono esenti da PED perché sono singoli componenti (Art.1 punto 2/c e Guideline 1/9).

3. Quando i componenti TESEO vengono assemblati per fare un impianto o “insieme” per distribuire un fluido avente le seguenti caratteristiche:
* aria compressa: fluido gassoso NON pericoloso = Gruppo 2 (Art.9 punto 2/b)
* pressione di sicurezza PS di 15 bar max, * temperatura TS da –20°C a +100°C
abbiamo le seguenti due situazioni:
a) Fino al D 63, sono esenti da PED perché PS x DN è inferiore a 1000 (vedi tab. 7 allegata e Art.3 punto 1/c).
b) D 80 e D 110 hanno PS x DN superiore a 1000, quindi rientrano in Categoria I e sono sottoposti alla procedura di valutazione di conformità secondo il “Modulo A” (Controllo di fabbricazione interno – vedi Allegato III).

4. Per “INSIEME” s’intende un impianto di distribuzione completo di compressore, serbatoio, filtri, valvole e linea di distribuzione (tubi, giunti, raccordi, ecc.). vedi Art.1 punto 2.1.5. Tale insieme deve essere sottoposto ad una procedura globale di valutazione di conformità. (vedi Art.10 punto 2/f).

5. I componenti di un impianto sono valutati nella loro integrazione prendendo come riferimento la categoria più elevata degli stessi (Art.10 punto 6/b).

6. Si deve fare attenzione al serbatoio perché è regolamentato dall’Art.3 punto 1/a e quindi con facilità si può ricadere in Categoria II o superiore (infatti un piccolo serbatoio da 20 L a 15 bar è già in Cat. II, perché PS x V è superiore a 200).

7. Il Responsabile è chi “fabbrica” l’insieme (impianto), cioè l’installatore oppure l’utilizzatore finale (vedi Guideline 3/2). In altri termini un’installazione realizzata dall’utilizzatore sotto la sua responsabilità è fuori direttiva PED ma solo soggetta al rispetto delle legislazioni nazionali esistenti.

8. Data la complessità dell’argomento, la TESEO si rende disponibile ad aiutare l’installatore o l’utilizzatore alla stesura dei documenti tecnici necessari per poter redigere la dichiarazione di conformità ed applicare il marchio “C E” al proprio impianto.